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Informazioni generali sulla riproduzione delle banconote

La deturpazione delle banconote in euro costituisce reato.

È vietato mostrare riproduzioni della valuta in un contesto suscettibile di ledere la morale o il decoro (ad esempio in materiale pornografico o violento). Inoltre, la riproduzione non è consentita qualora violi le norme di diritto d’autore vigenti per i biglietti in euro.

L’articolo 1 dell’Indirizzo BCE/2003/5 definisce le riproduzioni irregolari, mentre l’articolo 2 della Decisione BCE/2013/10 enuncia i criteri relativi alle riproduzioni illecite delle banconote in euro. In linea di principio, tali riproduzioni non sono ammesse. L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione stabilisce invece i criteri concernenti le riproduzioni ritenute lecite e per le quali non è necessaria alcuna approvazione. Qualora questi non vengano soddisfatti, è necessario richiedere conferma dell’ottemperanza alle regole per la riproduzione delle banconote.

Riproduzione sulla carta stampata

Sono previste alcune restrizioni. Quelle relative alle dimensioni variano, ad esempio, a seconda che la riproduzione mostri uno o entrambi i lati del biglietto. In generale, per risultare lecita, la riproduzione deve rispettare le regole enunciate nella Decisione BCE/2013/10 e nell’Indirizzo BCE/2003/5.

Riproduzione sui mezzi di informazione elettronici

Per quanto riguarda le immagini digitali pubblicamente accessibili, le banconote possono essere riprodotte a condizione che vengano soddisfatti entrambi i criteri di seguito enunciati:

  • risoluzione non superiore a 72 dpi
  • scritta “SPECIMEN” stampata diagonalmente sulla riproduzione in un colore contrastante: la lunghezza della parola deve essere almeno pari al 75% di quella della riproduzione e l’altezza dei caratteri non deve essere inferiore al 15% di quella della riproduzione.