Banca centrale europea
Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)
Indirizzo BCE/2003/5, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)
La deturpazione delle banconote in euro costituisce reato.
È vietato mostrare riproduzioni della valuta in un contesto suscettibile di ledere la morale o il decoro (ad esempio in materiale pornografico o violento). Inoltre, la riproduzione non è consentita qualora violi le norme di diritto d’autore vigenti per i biglietti in euro.
L’articolo 1 dell’Indirizzo BCE/2003/5 definisce le riproduzioni irregolari, mentre l’articolo 2 della Decisione BCE/2013/10 enuncia i criteri relativi alle riproduzioni illecite delle banconote in euro. In linea di principio, tali riproduzioni non sono ammesse. L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione stabilisce invece i criteri concernenti le riproduzioni ritenute lecite e per le quali non è necessaria alcuna approvazione. Qualora questi non vengano soddisfatti, è necessario richiedere conferma dell’ottemperanza alle regole per la riproduzione delle banconote.
Sono previste alcune restrizioni. Quelle relative alle dimensioni variano, ad esempio, a seconda che la riproduzione mostri uno o entrambi i lati del biglietto. In generale, per risultare lecita, la riproduzione deve rispettare le regole enunciate nella Decisione BCE/2013/10 e nell’Indirizzo BCE/2003/5.
Per quanto riguarda le immagini digitali pubblicamente accessibili, le banconote possono essere riprodotte a condizione che vengano soddisfatti entrambi i criteri di seguito enunciati:
- risoluzione non superiore a 72 dpi
- scritta “SPECIMEN” stampata diagonalmente sulla riproduzione in un colore contrastante: la lunghezza della parola deve essere almeno pari al 75% di quella della riproduzione e l’altezza dei caratteri non deve essere inferiore al 15% di quella della riproduzione.